Parere tratto da fonti ufficiali

L'istituto del subappalto dal 1^ novembre 2021 in una gara suddivisa in lotti.
QUESITO del 09/06/2021

Si ritiene che, la totale eliminazione ai limiti del subappalto di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) della L. 108/21, consenta all'SA di decidere se adottare tale istituto fino alla misura massima del 100% ma anche liberamente in modalità pari allo 0%. In quest'ultimo caso, al fine di attuare quanto indicato nel parere n. 998, basterebbe operare un'efficace suddivisione in lotti per categorie di lavori omogenei quali OG1 EDILI (LOTTO 1), OS3 IDRICO-SANITARI (LOTTO 2) e OS30 ELETTRICI (LOTTO 3) che, combinata ad una procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. b) della L. 108/21 svolta tramite RdO MEPA in modalità multibando (vedasi i pareri n. 758, 816, 819 e 922), FAREBBE DI FATTO DECADERE L'ESIGENZA DEL SUBAPPALTO. In tal modo, ogni singolo lotto, verrebbe aggiudicato ad un OE in possesso delle necessarie capacità tecnico professionali di adeguato livello per poterlo eseguire in proprio, rispettando la proscrizione alla cessione dell'appalto di cui all'art. 105, comma 1 del Codice, così come richiesto dalla SA in sede di gara. Ai fini della motivazione del divieto al subappalto di cui al suddetto parere sarebbe sufficiente riportare, nei documenti amministrativi, tale ragionamento? Oppure occorrerebbe integrarla da altre oggettive ragioni, quali quelle di seguito indicate, finalizzate ad imporre la massima restrizione all'afflusso di personale esterno significando che, col subappalto, gli OE da gestire in cantiere potrebbero essere molto più numerosi rispetto agli eventuali tre massimi del predetto esempio? 1 - l'alta sensibilità, riservatezza e segretezza di particolari luoghi come le caserme; 2 - la necessità di ridurre al massimo il rischio di interferenze e/o incidenti; 3 - il bisogno di limitare al massimo il rischio di diffusione del contagio in emergenza pandemica. È corretto il ragionamento? Ten. Col. Filippo STIVANI.

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